1. All'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il concessionario, il gestore degli impianti di risalita e i comuni non sono responsabili degli incidenti che possono
b) al comma 2:
1) dopo le parole: «lo sci-alpinismo» sono inserite le seguenti: «o lo sci fuori pista»;
2) le parole: «, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe,» sono soppresse;
3) dopo le parole: «appositi sistemi elettronici» sono inserite le seguenti: «di soccorso»;
4) le parole: «di soccorso» sono soppresse;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nell'ambito delle campagne informative di cui all'articolo 5 si provvede anche alla diffusione delle conoscenze di base sulle condizioni di sicurezza per le pratiche di cui al presente articolo e sulle tecniche di soccorso.
2-ter. I gestori degli impianti di risalita e i comuni possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tale caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni di cui al comma 2-bis e di cui all'articolo 5, comma 3-bis».